In fatto ed in diritto: un caso pratico. Il confine tra concorso morale nel reato di rapina e favoreggiamento reale.

Quesito Proposto:

Caia pensa che suo marito la tradisca con la collega di lavoro Menvia, ragione per la quale incomincia a perseguitarla e a seguirne tutti gli spostamenti.

Una sera, mentre sta effettuando uno dei soliti appostamenti in macchina sotto casa della donna, in compagnia di sua sorella Sempronia, quest’ultima la convince ad affrontare una volta per tutte la rivale in amore.

Per tanto, non appena Caia vede arrivare Menvia, dirige la macchina verso il cancello e blocca la ragazza tra questo e l’autovettura, costringendola a fermarsi; dopodiché, scende dall’auto e le strappa il cellulare dalle mani, per verificare se all’interno ci siano messaggi del marito. Poi risale sull’auto e si allontana ancora con il telefonino in mano.

Sempronia, volendo evitare alla sorella che il telefono appena sottratto possa agevolmente essere trovato, si offre di occultarlo presso la sua abitazione.

Nel frattempo Menvia denuncia l’accaduto ed i fatti esposti vengono ricostruiti. In conseguenza viene aperto un processo penale a carico delle sorelle.

Caia e Sempronia si rivolgono al sottoscritto per ottenere parere motivato sulla vicenda.

Soluzione prospettata:

Al fine di valutare l’eventuale sussistenza di responsabilità penali a carico di Caia e Sempronia, è necessario analizzare il fatto materiale, di modo da individuare eventuali elementi di tipicità riconducibili ad uno o più fattispecie incriminatrici astratte,

Le condotte e le posizioni di responsabilità di Caia e Sempronia devono essere analizzate separatamente.

Caia, per un lasso di tempo imprecisato, ha seguito tutti gli spostamenti di Menvia. In tale contesto si inserisce la decisione presa da Caia di affrontare la rivale in amore Menvia, presunta amante del marito della prima, sotto consiglio decisivo della sorella Sempronia.

Caia, dunque, incoraggiata da Sempronia, ha posto in essere una condotta finalizzata a limitare la libertà di movimento di Menvia, in particolare dirigendosi su di lei con il veicolo, bloccandola tra lo stesso ed il cancello. Scesa dall’autovettura Caia, adoperando un certo grado di violenza violenza – come suggerito dall’utilizzo del sintagma “strappa” – sottraeva dalle mani di Sempronia il suo cellulare, ove riteneva di poter trovare prove del tradimento del marito, per poi allontanarsi con la sua autovettura.

Scomposto il fatto materiale occorre, prima ancora di procedere con l’operazione logica di sussunzione sotto la fattispecie incriminatrice astratta, scrutinare le condotte alla luce del principio di offensività, al fine di individuare il bene giuridico aggredito dalle condotte illustrate.

Sotto tale profilo occorre anzitutto evidenziare che le condotte plurime, poste in essere da Caia, nelle circostanze di tempo precedenti all’accaduto, benché deprecabili sotto il profilo morale e potenzialmente prodromiche alla lesione della libertà morale della vittima, non risultano penalmente rilevanti neppure sotto il profilo meramente circostanziale.

La condotta consistita nel dirigere la macchina verso Menvia, tradottasi nella coercizione della libertà personale di quest’ultima, bloccata tra l’autovettura ed il cancello, appare offensiva della libertà personale del soggetto passivo.

La condotta, successiva, consistita nella sottrazione, mediante strappo, del telefono cellulare che Menvia teneva tra le mani, tradottasi nello spossessamento in danno di questa, è offensiva del bene giuridico patrimonio.

Ciò posto, occorre valutare se tali condotte, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, coesistono all’interno di una cornice nomologica che postula la medesimezza del fatto e la riconduzione ad un'unica fattispecie criminosa.

La disciplina a cui occorre fare riferimento per dirimere la questione, per lo meno sotto il profilo oggettivo, è l’art. 84, co. 1 cod. pen., che stabilisce l’inapplicabilità delle norme in materia di concorso di reati ove la legge consideri elementi costitutivi di un’altra fattispecie, fatti che costituirebbero autonomamente reato.

In vero, la condotta finalizzata a bloccare Menvia, potrebbe integrare, di per se, il reato di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen., mentre la condotta consistita nella sottrazione del telefono, la fattispecie di cui all’art. 624 bis cod. pen..

Le due condotte, tuttavia, sono parimenti elementi costitutivi del reato di rapina disciplinato all’art. 628 cod. pen. con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 84, co. 1 cod. pen., deve escludersi l’imputazione, in concorso, per i reati di cui agli artt. 610 e 624 bis cod. pen..

La rapina è un delitto plurioffensivo, a forma libera, il cui disvalore penale è incentrato sulla verificazione dell’evento-spossessamento (cfr. Cass. Pen., sent. 22/10/2013, n. 5512), motivo per cui, a ragion veduta, trova allocazione nel libro XIII del codice penale, disciplinante i delitti contro il patrimonio. Cionondimeno la fattispecie incriminatrice, come si anticipava, esige che la condotta prodromica e dotata di efficienza causale rispetto allo spossessamento, sia qualificabile come violenza o minaccia.

Occorre, dunque, stabilire se la semplice coartazione della libertà di movimento di Menvia, perpetrata tramite l’utilizzo di un veicolo in movimento, sia idonea ad integrare gli estremi della violenza richiesta dall’art. 628 cod. pen..

A tal proposito, in vero, la giurisprudenza di legittimità appare pacifica nel ritenere che il concetto di violenza rilevante ex art. 628 cod. pen. ricomprende qualunque atto o fatto, commesso dal reo, che si traduce oggettivamente nella coartazione fisica o psichica del soggetto passivo di modo che questo sia “indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualcosa” (cfr. Cass. Pen., sent. 11/10/12, n. 1176).

Pare, inoltre, non potersi dubitare della sussistenza del nesso si causalità tra la violenza esercitata da Caia su Menvia, consistita nell’immobilizzazione di quest’ultima tra l’autovettura – volontariamente diretta verso la stessa - ed il muro, e lo spossessamento del cellulare.

Sul piano dell’elemento soggettivo, il delitto di rapina richiede il dolo specifico di ottenere un profitto mediante il bene oggetto dell’impossessamento.

Il dolo specifico richiesto per il delitto di rapina, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, può anche essere integrato dal cd. dolo concomitante o sopravvenuto (cfr. Cass. Cis., sent. 12/01/2016, n. 3116), non essendo necessario, dunque, che la violenza sia preordinata, sul piano soggettivo, all’impossessamento del bene (cfr. Trib. di Como, sent. 21/08/2013, n. 1048).

In ordine all’ingiusto profitto, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che questo possa concretizzarsi “in ogni altra utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione” (cfr. Cass. Pen., sent. 10/03/2015, 11467).

Non v’è dubbio alcuno che, nel caso di specie, la sottrazione del cellulare soddisfa, nella rappresentazione soggettiva di Caia, il suo interesse ad acquisire certezza in ordine al tradimento del marito.

Sempronia, d’altro canto, si trovava insieme alla sorella Caia nelle circostanze di tempo e di luogo in cui è maturata la decisione di Caia di affrontare Menvia.

Ma v’è più che è proprio su consiglio di Sempronia che Caia si decide ad affrontare la rivale in amore, benché la prima non abbia, comunque, preso materialmente parte alla serie di eventi che ha condotto alla sottrazione del telefono cellulare dalle mani di Menvia.

A corroborare tale incidenza causale della condotta di Sempronia depone il dato effettuale della refrattarietà di Caia ad avere contatti decisivi con Menvia, supportata dall’inerzia della stessa nel corso dei precedenti appostamenti.

Sempronia, inoltre, nelle circostanze temporali immediatamente successive all’aggressione di Menvia, nel mentre a bordo dell’autovettura si allontanava, unitamente alla sorella, dal luogo del delitto, offriva a quest’ultima di occultare il cellulare sottratto, al fine di rendere meno agevole il suo ritrovamento.

In ordine alla posizione di quest’ultima, dunque, occorre preliminarmente esaminare il suo grado di partecipazione al delitto di rapina perpetrato da Caia; in secondo luogo, occorrerà stabilire se la condotta successiva all’allontanamento dal luogo del delitto, costituisca elemento catalizzatore della convergenza di interesse tra correi ovvero rilevi quale autonomo titolo di reato.

In ordine al primo profilo giova premettere che nel nostro ordinamento penalistico, l’imputazione penale del compartecipe nel reato è disciplinata all’art. 110 cod. pen..

La norma, in vero, si limita a stabilire che tutti i soggetti che concorrono nella realizzazione del reato rispondono della sua commissione secondo il trattamento sanzionatorio previsto dalla fattispecie che, di volta in volta, viene in rilievo.

Si deve, dunque, all’elaborazione dogmatica la concettualizzazione delle figure del concorso materiale e del concorso morale; il primo penalmente rilevante sul duplice piano dell’efficienza causale e del contributo agevolatore (cfr. Cass. Pen., sent. 22/06/2016, n. 25846); il secondo punibile ove si concretizzi in un contributo partecipativo positivo all’altrui condotta criminosa che si realizza “anche solo assicurando all’altro concorrente, lo stimolo dell’azione” (cfr. Cass. Pen., sent. 01/06/2018, n. 29220).

La condotta di Sempronia, tuttavia, è consistita nello spronare Caia ad affrontare la rivale in mano di talché può escludersi che questa si fosse concretamente realizzata la catena di eventi che ha condotto allo spossessamento ai danni di Menvia.

Del resto, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “in tema di concorso di persone, l’elemento soggettivo richiesto in capo al concorrente viene identificato nella consapevolezza e nella volontà del partecipe di cooperare con gli altri soggetti alla realizzazione di una condotta delittuosa” (cfr. Cass. Civ., sent. 26/09/2012, n. 40249).

A tal proposito, ad onor di vero, non può affermarsi, applicando un criterio prognostico, che la condotta di incoraggiamento posta in essere da Sempronia fosse inequivocabilmente indirizzata a fomentare in Caia la volontà di commettere un reato.

Ne, in senso contrario, potrebbe obiettarsi che il concorso di persona non presuppone il preventivo accordo, potendo manifestarsi come intesa istantanea o semplice adesione (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., sent. 3/05/2001, n. 31), facendo leva sulla successiva condotta tenuta da Sempronia, qualificandola come sintomatica dell’adesione sopravvenuta, atteso che, tale operazione, dovrebbe essere supportata dal requisito della “finalità unitaria” (cfr. Cass. Pen., sent. 12/06/2003, n. 25705) che, in vero, non appare ricorrere nel caso di specie.

Cionondimeno la condotta di Sempronia successiva alla consumazione del reato di rapina perpetrato da Caia conserva un certo grado di deplorevolezza, consistente nell’occultamento della res furtivae, oggetto del reato altrui.

Le fattispecie che vengono in evidenza sono quelle disciplinate all’art. 378 e 379 cod. pen, che incriminano la condotta consistente nell’occultamento finalizzato a garantire l’impunità del reo (cd. favoreggiamento personale) ovvero finalizzato a garantire il godimento del prezzo o del profitto del reato (cd. favoreggiamento reale).

A corroborare quanto sin qui esposto, depone un consolidato principio giurisprudenziale, in virtù del quale individuare il discrimen tra il favoreggiamento ed il concorso di persona nel reato, nell’interesse perseguito dall’agente sicché, solo ove quest’ultimo abbia agito per finalità di profitto, sarà imputabile a titolo di concorso nel reato principale.

Alla luce di ciò è evidente che la responsabilità penale di Sempronia sia quella più tenue prevista per il reato di favoreggiamento.

Occorre tuttavia stabilire se, nel caso di specie, si versi in un’ipotesi di favoreggiamento personale o reale. A tale quesito occorre dare risposta indagando sull’effettiva volontà dell’agente, alla luce della quale si riterrà ricorrente la fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen. solo ove la condotta di occultamento sia consistita nella distruzione della cosa mentre in tutte le altre circostanze, ove, invece, l’occultamento corrisponda al nascondere la res furtivae, si verserà nell’ambito di applicazione dell’art. 379 cod. pen. (cfr. Cass. Pen., sent. 21/09/1999, n. 10743)

Alla luce di quanto sin qui esposto si ritiene Caia esposta ad una possibile imputazione per il delitto di rapina ex art. 628 cod. pen., per la cui commissione è prevista, anche congiuntamente, la pena reclusiva da quattro a dieci anni e la multa compresa tra €. 927,00 e 2.500,00.

La sorella Sempronia, invece, risulta esposta all’imputazione per favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen., per la cui commissione è prevista la sola pena reclusiva sino ad un massimo edittale di anni cinque.

 dott. Salvatore Tartaro

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