Le tre pronunce più importanti del 2018

Salutiamo l’arrivo del nuovo anno con un bilancio consuntivo delle più importanti pronunce di legittimità che hanno segnato una svolta nell’interpretazione della legge.

1. DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO

Con la sentenza n. 18287/2018 la Corte di Legittimità a Sezioni Unite ha risolto il contrasto insorto tra sezioni della medesima Corte in ordine all’individuazione dei criteri per la determinazione dell’assegno divorzile.

La Corte, dopo aver sottolineato la funzione perequativa assistenziale della disposizione patrimoniale in favore del coniuge economicamente più debole, ha individuato un criterio composito che integra quelli previsti al comma 6 dell’art. 5 L. divorzio con la comparazione delle condizioni patrimoniale e reddituali dei coniugi, sullo sfondo delle cause che hanno determinato l’asimmetria patrimoniale,  fondato sulla preventiva verifica dei requisiti della inadeguatezza dei mezzi e dell’impossibilità di procurarseli.

Consulta la sentenza: Cass. Civ., Sez. Un., sent. 11 luglio 2018, n. 18287

2. LA COLPA MEDICA ALLA LUCE DELLA NOVELLA GELLI-BIANCO

Con sentenza n. 8770/2018 le Sezioni Unite hanno definito i nuovi contorni della colpa medica, confermando le letture critiche della nuova disposizione fatte a caldo dalla dottrina.

In particolare la S.C. conferma, rispetto al precedente orientamento maturato in vigenza della Legge Balduzzi, la sussistenza della responsabilità per culpa lievis nei casi di negligenza o imprudenza e nei casi di imperizia grave qualora il sanitario abbia applicato al caso concreto linee-guida o pratiche clinico-assistenziali inadeguate.

Il revirement della gradazione della colpa, nonostante scomparsa sotto il profilo testuale, riduce lo spazio di applicabilità dell’esimente ai casi di imperizia lieve che si configura qualora l’esito nefasto sia pervenuto nonostante il rispetto di linee-guida o pratiche adeguate alla specificità del caso concreto.

Consulta la sentenza: Cass. Civ., Sez. Un., sent. 22 febbraio 2018, n. 8870

3. CONTINUAZIONE TRA REATI

Con la sentenza n. 40983/2018 la Corte di Legittimità, a Sezioni Unite, ha chiarito che la determinazione della pena in caso di continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, deve essere effettuata secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena prevista per il reato principale.

Conseguentemente, nel rispetto del principio di legalità e del favor rei, l’aumento della pena per il reato più grave va, comunque, ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 c.p.

Consulta la sentenza: Cass. Pen., Sez. Un., sent. 21 giugno 2018, n. 40983

dott. Salvatore Tartaro

Questo articolo è stato scritto dal dott. Salvatore Tartaro.

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