Multe elevate con l'autovelox: requisiti di legittimità.

Se avete ricevuto un plico verde contenente una salatissima multa combinata a mezzo di rilevatore di velocità in remoto (cd. autovelox), potreste trovare interessante questo articolo.

 

Le violazioni delle norme dettate in materia di velocità, di cui al comma 1 dell’art. 142 c.d.s., sono punite con la sanzione pecuniaria e con quella accessoria della decurtazione dei punti alla patente di guida, in funzione alla gravità della violazione. In presenza di violazioni gravi viene combinata, congiuntamente alle precedenti, anche la sospensione del titolo di guida.

Più precisamente, il superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h,è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 41 a euro 169, mentre se il limite viene oltrepassato per una velocità superiore a 10 km/h ma non oltre i 40 km/h il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 169 a euro 680. La sanzione accessoria prevede la decurtazione da 3 a 5 punti dalla patente di guida.

Sanzioni più rigorose sono previste per chi supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità, soggetto alla sanzione pecuniariacompresa tra euro 532 e euro 2.127, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, mentre chi supera di oltre 60km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 829 a euro 3.316, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. 

La possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare il controllo della velocità tramite strumenti elettronici a postazione fissa è prevista dall’art. 4 del d. L. 121/2002 convertito in L. n. 168/2002, che consente la collocazione di tali strumenti nel rispetto di talune regole e in presenza di determinate condizioni previste dalla legge, in assenza delle quali la contestazione è illegittima e la sanzione elevata nulla.

Anzitutto il Legislatore ha previsto la possibilità di installare i dispositivi autorizzati con decreto dal MIT, e previa autorizzazione del Prefetto Territorialmente competente, sulle autostrade e sulle strade extraurbane di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e b) d. Lgs. n. 285/1982, e su strade extraurbane secondarie e su strade urbane di scorrimento di cui alla norma medesima, sotto le lett. c) e d).

In secondo luogo viene dettata una corposa disciplina, che trova fonte i numerosi decreti ministeriali, in materia di collocazione della postazione di controllo della velocità in remoto e di assolvimento agli obblighi di preselezione.

In assenza di adeguate previsioni di legge, il problema connesso all’affidabilità dell’accertamento in remoto, e più precisamente alla giustificabilità della deroga della contestazione immediata ai sensi dell’art. 200 c.d.s., è stata oggetto di un’importante pronuncia della Corte Costituzionale.

Ciò che viene messo in evidenza dal Giudice delle Leggi è l'effetto pregiudizievole che l'irripetibilità dell'accertamento produce sul bilanciamento tra la tutela della sicurezza nella circolazione stradale e la posizione soggettiva dei sottoposti alle verifiche, imponendo al soggetto ricorrente l'onere di provare cattivo funzionamento dell’apparecchio di rilevazione della velocità in remoto.

 Tuttavia, a parere della Corte, tale inversione dell’onere della prova “trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo” (Corte Costituzionale, sent. 113/2015), tale da attribuirgli pubblica fede, al pari dell'accertamento compiuto dagli agenti tramite contestazione immediata.

 

In concreto, quindi, l’affidabilità della rilevazione in remoto soggiace all’espletamento delle attività di omologazione e della taratura dell’autovelox, e solo in presenza di tali requisiti è possibile ritenere non pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici; ergo se la postazione in remoto non risulta correttamente omologata e sottoposta a taratura periodica, l’accertamento deve ritenersi inaffidabile e la sanzione combinata nulla.

Tuttavia, precisa la Corte, “il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate” (Corte Cost., sent. cit.), con la conseguenza che non solo lo strumento di rilevazione della velocità in remoto deve godere dei requisiti di affidabilità nei termini appena spiegati, ma è altresì necessario che la permanenza di tali condizioni venga verificata periodicamente.

Ha avuto modo di precisarlo la Corte di Cassazione che l’operazione di verifica del funzionamento dell’apparecchiatura è ontologicamente diversa dall’attività di taratura, tanto che, come affermato in recenti pronunce di merito, se ai fini della correttezza del procedimento sanzionatorio è sufficiente che la taratura sia effettuata ogni anno, è ragionevole che il controllo di funzionamento avvenga con tempi più cogenti, con dilazione massima di tre mesi (ex multis Giudice di Pace di Latina, sent. 547/2017).

Dell’esistenza di tali requisiti di legittimità dell’accertamento deve essere data contezza, in modo chiaro ed inequivocabile, nel verbale di accertamento notificatovi a casa, sotto pena di nullità dello stesso.

A proposito di quanto detto, ci ricorda la Suprema Corte che ”La Corte costituzionale ha rilevato come l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. In particolare, la Consulta ha osservato che quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poichè la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura. Sotto il profilo della coerenza interna della norma, poi, la Corte Costituzionale ha evidenziato lo stretto legame che sussiste tra le disposizioni sull'uso delle apparecchiature di misurazione ed il valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Ciò, prendendo le mosse dalla ratio del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 6, il quale prevede che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, (..) nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. Detta soluzione normativa si giustifica per via del carattere irripetibile dell'accertamento, realizzando un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle posizioni soggettive dei cittadini e, in definitiva, tra interessi pubblici e posizioni giuridiche dei privati cittadini. E' vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare - onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell'accertamento il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione proprio nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo. In altri termini, il bilanciamento che si agita dietro l'art. 142 C.d.S., si concreta in una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la verifica costante di tale affidabilità rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai effettuate. Alla luce di tale percorso giustificativo, la Consulta ha ritenuto, così, che, il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142 C.d.S., comma 6, trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica” (Cass. Civ., ord.26 aprile - 26 settembre 2018, n. 22889);

Se quindi hai ricevuto un plico verde contenete una multa combinata mediante autovelox, non correre a pagarla, sincerati della regolarità formale del verbale ricevuto e della legittimità dell’accertamento, contatta il ns. Studio Legale per saperne di più.

 dott. Salvatore Tartaro

Questo Articolo è stato redatto dal dott. Salvatore Tartaro.

 

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