Parere su quesito composito in materia di “Amministrazione di sostegno; Petizione Ereditaria; Obblighi di mantenimento; Illecito Endofamiliare”

IN FATTO:

Tizia, di anni ventotto, è una ragazza ambiziosa che coltiva una prospettiva imprenditoriale ancora in fase di progettazione. Vive presso l’abitazione della madre Sempronia, ex vice-prefetto, invalida al 100% in seguito ad un ictus che l’ha colpita nel 2017, con sua figlia minorenne.. In seguito a tale vicenda, Caio, fratello di Tizia, viene nominato Amministratore di sostegno con decreto del Tribunale di Alfa, al fine di gestire il patrimonio della madre invalida.
Caio tiene all’oscuro Tizia della situazione patrimoniale della madre, incarica Tizia di occuparsi dei fabbisogni materiali della madre sotto compenso di €. 300,00 mensili, smettendo al contempo di versa, alla stessa, alcuna somma a titolo di mantenimento nelle veci dell’amministrata. Tizia dubita della correttezza di Caio e teme di che questo possa privarla di quanto dovutogli per legge.
Il marito di Sempronia, Menvio, è deceduto anni prima del problema di salute che ha colpito la moglie. Tizia non ha ricevuto alcuna quota ereditaria del patrimonio del defunto padre, i cui beni immobili sono stati divisi tra il fratello Caio, ed alcuni cugini, figli dello zio Serpe, il quale si sarebbe appropriato anche di somme in denaro per un valore di €. 15.000,00. Secondo Tizia il patrimonio immobiliare del padre era cospicuo, almeno due fabbricati ed un fondo rustico, ma riferisce di non avere contezza della reale consistenza in quanto non chiamata all’eredità.
Inoltre Tizia riferisce di subire atti denigratori dal fratello Caio il quale, detenendo il pptere economico nella famiglia, minaccia Tizia di cacciarla di casa o di chiedere il pagamento di un affitto per la sua presenza non desiderata. Dopo ripetuti episodi di sopraffazione, Tizia, che ritiene essere stata gravemente danneggiata dalla situazione familiare, soprattutto sotto un profilo psichico ma con manifesti riflessi biologici, si rivolge allo scrivente per ricevere parere in ordine al caso esposto.


IN DIRITTO: 


Al quesito sottoposto alla mia attenzione sottendono quattro differenti questioni giuridiche che saranno esaminate disgiuntamente per semplicità espositiva.
La prima questione da esaminare verte nello stabilire se tra gli obblighi dell’Amministratore di sostegno nominato con decreto del Tribunale vi sia anche quello di trasparenza nei confronti degli aventi diritto dell’amministrato e se, in tal caso, la violazione di tali obblighi sia elemento idoneo a legittimare la revoca della nomina giudiziale.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dagli art. 404 ss. c.c.. Si tratta di un istituto improntato alla tutela degli interessi, non necessariamente a contenuto esclusivamente patrimoniale, dell’amministrato in quanto “persona che, per effetto di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Il soggetto amministrato conserva la capacità di agire limitatamente agli atti che non richiedono l’esclusiva rappresentanza dell’amministratore, atti, i quali, vengono indicati nel decreto di nomina ai sensi dell’art. 405, comma 4, lett. 4) c.c.

A tal riguardo giova precisare che il decreto di nomina, ai sensi del summenzionato art. 405 c.c., deve indicare compiutamente, oltre alle generalità delle parti interessate, la durata dell’incarico e la scadenza, se questo è a tempo determinato, l’oggetto, e cioè gli atti che l’amministratore deve compiere in nome e per conto, gli atti che rientrano nell’esclusiva competenza dell’Amministratore, eventuali limiti di spesa e periodi di rendicontazione a quest’ultimo è obbligato innanzi al Giudice.

L’amministratore di sostegno è obbligato a svolgere le funzioni affidategli dal Giudice nell’esclusivo interesse del beneficiario, di informarlo di ogni atto che intende compiere rivolgendosi al Giudice in caso di dissenso. Di estremo rilievo per il caso sottoposto all’esame dello scrivente è quanto disposto all’art. 412, co. 1 c.c. atteso che, qualora da una compiuta analisi del caso di specie emergesse che Tizio ha compiuto atti che esorbitano le proprie funzioni o che violano disposizioni di legge, tali atti sarebbero annullabili nel rispetto del termine prescrizionale di anni cinque a decorrere dal momento in cui cessi l’amministrazione. La legittimazione ad esperire l’annullamento spetta all’amministrato ma anche agli aventi causa.

La nomina dell’amministrazione di sostegno è soggetta all’iscrizione dei registri dello stato civile, per effetti di pubblicità legale, onere, questo, addossato alle cancellerie con termine ordinatorio di giorni dieci. 

Fatte tali premesse è evidente che gli aventi diritto dell’amministrato hanno sempre diritto di avere contezza dell’attività dell’amministratore, con la conseguenza che, benché quest’ultimo non abbia obblighi di informazione spontanea se non verso il Giudice adito, certamente la condotta di diniego all’accesso a tali informazione deve ritenersi illegittima. Tale empasse può essere superato proponendo istanza di visibilità al Giudice che ha nominato l’amministratore. Solo una compiuta analisi della documentazione potrà rilevare eventuali illeciti nella gestione del patrimonio dell’amministrato mettendo Tizia nelle condizioni per agire in giudizio verso Caio, fratello ed amministratore, chiedendo dichiararsi l’annullamento degli atti compiuti da questo in violazione di legge. 

Giova precisare, altresì, che a parere dello scrivente le descritte condizioni fisiche e psichiche della sig.ra Sempronia appaiono integrare gli estremi per l’interdizione giudiziale, atteso che questa risulta “in condizioni di abituale infermità di mente”, di modo da ottenere, con istanza ex art. 417 c.c., nomina di tutore legale, i cui obblighi e doveri, anche pubblicitari, risultano maggiormente pregnanti rispetto all’istituto esaminato. 

La seconda questione posta alla mia attenzione verte nello stabilire se il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ha diritto a percepire il mantenimento da parte del genitore superstite e, nelle sue veci, direttamente dall’Amministratore. 

Indubbiamente, visto il contenuto dell’art. 337 c.c., appare imprescindibile, salvo che la non-autosufficienza sia addebitabile ad atteggiamento parassitario del figlio minorenne, che questi abbia diritto al mantenimento da parte del genitore. Se, invece, alla corresponsione di tale mantenimento sia obbligato l’Amministratore in vece dell’Amministrato non può essere stabilito in questa fase di valutazione preliminare in quanto occorre esaminare gli atti della procedura di amministrazione straordinaria.

Ovviamente Tizia è nelle facoltà di promuovere azione avverso la di lei madre, o in sua vece verso l’Amministratore di sostegno se si rileva soggetto preposto, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire un assegno di mantenimento nella misura ritenuta più di giustizia dal Giudice adito.
La terza questione sottoposta al vaglio verte nell’illustrare all’interroganda i suoi diritti in materia di petizione ereditaria.

Tizia, infatti, afferma di non essere stata chiamata all’eredità, al seguito della morte del padre, di non conoscere la consistenza del patrimonio del de cuius, e di non aver ricevuto alcunché da questa vicenda successoria. E’ evidente che, se così fosse, Tizia potrebbe esperire con successo l’azione di petizione ereditaria correlata all’azione di riduzione delle quote percepite dagli altri eredi legittimi ed esclusione dei soggetti non legittimari, quali lo zio Serpe ed i cugini della stessa.

Tale questione, per l’estrema complessità della casistica, e per la necessità di avere informazioni dettagliate in ordine alla consistenza dell’asse ereditario, deve essere oggetto di un attenta consulenza legale a cui si rimanda.

V’è, per concludere, la questione relativa alle umiliazioni e costrizioni morali subite da Tizia, fonte di danno non patrimoniale (biologico e psichico), ma anche patrimoniale, consistente nella perdita di opportunità di futuro guadagno, di cui sarebbe responsabile il fratello Caio per avergli negato l’approvvigionamento di risorse economiche per cogliere occasioni importanti che potevano lanciare il progetto imprenditoriale di Tizia.
Orbene si dà atto, per i fini che rilevano il presente contenuto, che recentemente la giurisprudenza di legittimità ha aperto alla risarcibilità del danno conseguente all’illecito endofamiliare, con ciò intentendosi quelle condotte illecite perpetrate all’interno dal nucleo familiare. A parere dello scrivente la risarcibilità di tale danno, il cui onere della prova graverebbe sulla danneggiata, non necessita che la condotta causalmente connessa integri gli estremi del reato, essendo sufficiente che violi interessi costituzionalmente garantiti del danneggiato, come appare probabile nel caso di specie.

Diversamente al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance sarebbe obbligato, se ne fosse data prova come per legge, la madre Sempronia o il fratello Tizio nelle qualità di amministratore di sostegno, in considerazione del contenuto del decreto di nomina.

dott. Salvatore Tartaro

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