Ritardo aereo: compensazione pecuniaria ed obblighi di assistenza. Il reg. CE 261/2004.
Se il volo aereo che avete prenotato ha subito un ritardo pari o superiore ad ore tre potreste trovare interessante questo articolo.
Con il regolamento. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 11 febbraio 2004 sono state istituite norme comuni in materia “compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”.
Le situazioni che determinano l’attivazione degli obblighi di compensazione e di assistenza sono previste all’art. 4, per i casi di negato imbarco (es. overbooking); all’art. 5, nei casi di cancellazione del volo ed all’art. 7 nei casi di ritardo prolungato.
Quanto al contenuto degli obblighi di assistenza, deve aversi riguardo per l’art. 9 del reg. in base al quale, il passeggero che si trovi in una delle circostanze di cui agli artt. ha diritto “a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa”, al “traporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione”, anch’esso da imputare al vettore, qualora sia necessario aumentare il soggiorno.
La compensazione pecuniaria, invece, è prevista all’art. 7 reg. cit. che si compone di tre scaglioni. La compensazione è pari ad €. 250,00, per tratte inferiori o pari a 1.500 km; è pari ad €. 400,00, per tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km ed è pari ad €. 600,00 per tratte aeree superiori a 3.500 km.
L’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria si azione in caso di negato imbarco, cancellazione del volo, unitamente all’obbligo di rimborso del biglietto, e ritardo aereo pari o superiori a tre ore (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sent. cause riunite C 581/10 e C 629/10).
Il vettore (la compagnia aerea) è esentato dall’obbligo di compensazione in presenza di caso fortuito o causa di forza maggiore, da provare nelle forme e secondo le regole generali del nostro ordinamento civile.
La corresponsione della compensazione pecuniaria non estingue il diritto a chiedere il risarcimento dei danni supplementari di cui occorre dare prova secondo la disciplina generale (ex art. 1218 e 1223 c.c.).
dott. Salvatore Tartaro