Soluzione alla traccia n. 2 dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense 2018 - Atto di Diritto Civile - Responsabilità contrattuale - Nesso di causalità - Concorso del fatto colposo del creditore

Atto Giudiziario Diritto Civile, Esame Avvocato 2018.

Traccia n. 1:

Nel gennaio del 2018 la società Alfa ha venduto a Tizio una macchina tipografica esposta all'interno del proprio negozio. Quest'ultimo però, nonostante le molte sollecitazioni verbali rivoltegli, a distanza di alcuni mesi non ha ancora provveduto a ritirare il bene.

Stante la perdurante inerzia di Tizio, la società alfa lo ha dunque citato in giudizio contestandogli l'inadempimento all'obbligo di ritirare il bene acquistato nonché lamentando di aver subito un concreto danno alla propria attività imprenditoriale, in quanto la macchina tipografica occupa una parte consistente della superficie del locale utilizzato per l'attività di vendita ed impedisce l'esposizione di altri prodotti.

Ha chiesto pertanto, a titolo di risarcimento dei danni, la corresponsione della somma di euro 6.000,00 corrispondente ad una parte dell'importo dei canoni mensili di locazione del predetto locale corrisposti dal gennaio del 2018 alla data di redazione dell'atto di citazione, con riserva di richiedere eventualmente anche in separato giudizio i danni in seguito maturati.

Ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, Tizio si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più idoneo alla difesa del proprio assistito.

* * * * *

Soluzione proposta:

TRIBUNALE CIVILE DI

Comparsa di costituzione e risposta

Il sig. Tizio, nato in         , il            (C.F.:    ), e residente in             , alla via             , rappresentato e difeso dall’avv.           (C.F:             ; pec:                ), presso il cui studio sito in            , alla via        , è domiciliato giusta procura stesa in calce al presente atto;

- convenuto -

CONTRO

La società Alfa (p. iva:        ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in        , alla via         , rappresentata e difesa dall’avv.           , giusta procura stesa in calce all’atto di citazione;

- attore –

IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società Alfa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale il sig. Tizio per ivi sentir pronunciare sentenza di condanna al pagamento del risarcimento derivante da presunto inadempimento dello stesso, per il valore complessivo di €. 6000,00, maturati alla data della citazione;

più precisamente l’inadempimento sarebbe consistito nel mancato ritiro, presso il punto vendita della società Alfa, di una macchina tipografica acquistata precedentemente dallo stesso, perdurato nonostante i numerosi solleciti;

da tale presunto inadempimento, secondo l’attore, sarebbe conseguito un danno patrimoniale consistito nella perdita del futuro guadagno che la società attrice avrebbe conseguito se, ritirata l’ingombrante macchinario tipografico, lo spazio liberato fosse stato impiegato per l’esposizione di altra merce;

tale danno patrimoniale, sostiene l’attore, sarebbe quantificabile in €. 6.000,00, corrispondendo tale somma ad una percentuale del canone di locazione pagato dalla società Alfa per il godimento del suindicato locale, a partire dal Gennaio 2018 alla data di redazione dell’atto di citazione.

Avverso le domande formulate dalla società attrice si costituisce con il presente atto il sig. Tizio che nel contestare tutto quanto dedotto nell’atto di citazione e ritendo assolutamente infondata le pretesa azionate rileva quanto segue

IN VIA PRELIMINARE

L’attore agisce in giudizio richiedendo la condanna al pagamento di somme per un valore di €. 6.000,00, senza preliminarmente esperire il tentativo di negoziazione assistita di cui all’art. 3 della L. 132/2014, la quale costituisce condizione di procedibilità per le azioni proposte per ottenere pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti €. 50.000,00;

ciò pertanto l’azione esperita dall’odierna attrice risulta, allo stato, improcedibile.

NEL MERITO

1. Infondatezza della domanda per inesistenza dell’inadempimento.

La richiesta di risarcimento danni avanzata dall’odierna attrice risulta assolutamente infondata atteso che la condotta omissiva di tizio non costituisce inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c.;

infatti la pretesa obbligazione al ritiro della merce presso il punto vendita non trova riscontro nell’ordinamento civile dal quale, per converso, si desume, pacificamente, la regola contraria;

lo si deduce linearmente dal combinato disposto di cui agli artt. 1206, 1207, 1208 e 1209 c.c. che gli effetti della mora credendi si realizzano solo se il creditore rifiuta una valida offerta di adempimento, ove per questa debba intendersi, con riferimento al caso di specie, la consegna delle cose mobili presso il domicilio del creditore, ovvero, se la consegna deve avvenire in altro luogo, l’intimazione formulata allo stesso.

Solamente, quindi, dopo aver ottenuto il rifiuto a ricevere la valida offerta, il creditore può ritenersi moroso ed incombere nella responsabilità ex art. 1218 ss. cc.;

contrariamente, nel caso di specie, la società Alfa non ha provveduto ad effettuare alcun offerta valida di adempimento atteso che, come emerge dal corpus della citazione, in oggetto ai solleciti ed alle diffide era non la consegna del bene, o l’intimazione a riceverlo, bensì la pretesa, assolutamente infondata, che questi provvedesse a ritirarlo presso il punto vendita.

2. Inesistenza del nesso di causalità

Non rescindendo assolutamente da quanto eccepito si rileva che, anche nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistente l’allegato inadempimento, la domanda si appalesa oltremodo infondata anche sotto il profilo del rapporto di causalità;

infatti ai sensi dell’art. 1223 c.c. possono essere risarciti solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del debitore;

il nesso eziologico tra la condotta omissiva del debitore ed il danno avrebbe dovuto essere provato in giudizio dall’attore in virtù del principio di vicinanza della prova, come pacificamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell’onus probandi in tema di responsabilità contrattuale;

per converso l’attore si comporta come se il fatto che la prolungata permanenza di merce già venduta presso il punto vendita rechi pregiudizio all’attività commerciale riducendo lo spazio per l’esposizione, fosse eventualitá corrispondente all’id quod plerumque accidit, risultando, contrariamente, più ragionevole, presumere che la medesima apparecchiatura già venduta assolva in modo adeguato a tale esigenza;

se ne deduce che, in difetto di prove in tal senso, ed in difetto di elementi idonei a lasciar presumere, ai sensi dell’art. 2727 c.c., la sussistenza del nesso eziologico tra inadempimento e prova del danno, la domanda formulata da parte attrice si appalesa destituita di qualsiasi fondamento.

3. Ricorrenza del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, co. 2; interruzione del nesso eziologico per violazione dell’art. 1514 c.c.

Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse provato il nesso di causalità tra inadempimento e danno, si rileva la ricorrenza di elemento idoneo ad elidere il rapporto eziologico;

infatti il legislatore, proprio nell’intento di tutelare il venditore dal rifiuto opposto dal compratore a ricevere la consegna del bene acquistato, ha previsto un particolare procedimento volto a limitare potenziali danni all’attività di impresa dovute all’inerzia del creditore;

lo dispone l’art. 1514 che, in caso di mora credendi, il venditore può provvedere a depositare la merce rifiutata in un pubblico locale di deposito, o in altro autorizzato dal Tribunale, imputando i relativi costi al compratore medesimo, dandone tempestiva comunicazione allo stesso.

Se ne deduce che, se il venditore avesse provveduto, previa valida offerta al compratore, a depositare la macchina tipografica ai sensi e per gli effetti dell’art. 1514 c.c., avrebbe ottenuto l’effetto di neutralizzare, a priori, qualsiasi conseguenza pregiudizievole per la propria attività d’impresa;

ricorre, per tanto, un difetto di diligenza del compratore idoneo ad elidere il nesso eziologico (eventualmente provato dall’attore) in applicazione del co. 2 dell’art. 1227 c.c..

4. Mancata prova del danno ed irrilevanza del criterio di quantificazione proposto

Non rescindendo assolutamente da tutto quante dedotto si rileva che l’attore non ha fornito prova alcuna dell’esistenza del danno per il quale chiede risarcimento;

è evidente, infatti, che nell’imputare il danno all’impossibilità di effettuare l’esposizione di altra merce a causa della perdurante ed illegittima presenza del macchinario acquistato e non ritirato dal sig. Tizio, l’attore fa riferimento alla componente eziologica del danno risarcibile, e cioè al danno da perdita del futuro guadagno;

se ne deduce che, in ossequio al canone della vicinanza della prova, l’attore avrebbe dovuto provare che l’esposizione di altra merce avrebbe consentito allo stesso di ottenere più incassi, quantificando il danno richiesto sulla scorta della differenza tra il fatturato effettivo e quello che avrebbe conseguito se avesse potuto utilizzare, per l’esposizione, lo spazio illegittimamente utilizzato dal macchinario acquistato da Tizio;

contrariamente l’attore non fornisce alcuna prova in tal senso, né fornisce elementi idonei all’articolazione di una presunzione semplice, deducendo un criterio di quantificazione del danno assolutamente inconferente che non trova riscontro alcun riscontro nel nostro ordinamento.

Tutto ciò premesso

Voglia l’ill.mo Tribunale adito

rigettata ogni domanda ed eccezione contraria

in via preliminare:

dichiarare improcedibile la domanda attesa la violazione dell’art. 3, co. 1, L. 132/2014, atteso che l’instaurazione dell’odierno procedimento non è stata preceduta dall’invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita;

- nel merito:

- rigettare la domanda di parte attrice e condannare la stessa al pagamento delle spese processuali, degli onorari, oltre i.v.a. e c.p.a., ai sensi dell’art.. 91 c.p.c.;

- in via istruttoria:

- ammettere i documenti di cui al separato indice.

Procura alle liti

(...omissis...)

a 

Questo articolo è stato redatto dal dott. Salvatore Tartaro e costituisce una delle possibili soluzioni alla traccia n. 2 della terza prova dell'esame di abilitazione 2018.

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