Soluzione alla traccia n. 2 dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense 2018 - Parere di Diritto Penale - Delitti contro la pubblica fede - Reato Continuato.

Parere Diritto Penale, Esame Avvocato 2018.

Traccia n. 2:

Tizia, insegnante di lingua inglese, è sorella gemella di Caia, laureata in giurisprudenza e funzionario amministrativo comunale nonché aspirante alla carriera diplomatica.

Caia, dovendo sostenere le prove del concorso di accesso alla carriera diplomatica e non avendo adeguata conoscenza della lingua inglese, convince la sorella a sostituirla nella relativa prova di esame promettendole in dono i preziosi orecchini di diamanti ricevuti in eredità dalla comune nonna. Tizia, pertanto, prende parte all'esame e consegna l'elaborato scritto, esibendo il documento d'identità della sorella nonché firmando la richiesta di attestato di presenza, necessaria per giustificare l'assenza dal lavoro di Caia

In quelle stesse ore Caia, però, viene coinvolta in un sinistro stradale mentre si trova alla guida della propria autovettura: i vigili urbani intervenuti redigono verbale dell'accaduto ed elevano a Caia una sanzione amministrativa.

Tizia, riscontrato il superamento del concorso da parte di Caia, nonché temendo di essere scoperta in considerazione di quanto risultante dal citato verbale dei vigili urbani, si rivolge al proprio legale per un consulto.

Il candidato assunte le vesti del legale di Tizia rediga motivato parere illustrando quali possono essere le conseguenze penali della condotta della propria assistita.

* * * * *

Soluzione proposta:

La questione giuridica sottoposta all’esame dello scrivente verte nello stabilire se la condotta posta in essere da colui il quale, al fine di agevolare altrui nel superamento di una prova di esame nell’ambito di un concorso pubblico, si sostituisce allo stesso redigendola in sua vece e chiedendo, a nome e sostituendosi allo stesso, il rilascio del certificato di presenza, sia foriera di conseguenze penali.

La soluzione del quesito proposto necessita di una preliminare ricognizione del fatto materiale onde individuare gli elementi rilevanti ai fini dell’espressione di un giudizio di rilevanza penale.

Ci riferisce Tizia di aver partecipato, sostituendosi a Caia, sua gemella, esibendone il rispettivo documento di riconoscimento, alla prova di esame in lingue prevista per il concorso per l’accesso alla carriera da diplomatico.

Questa, dopo aver ultimato la prova, ha provveduto a consegnare l’elaborato previa esibizione del documento di riconoscimento della sorella gemella, in sostituzione della quale, apponendo una firma evidentemente falsa, ha altresì richiesto il rilascio del certificato di presenza ai fini di giustificare l’assenza di Caia dal posto di lavoro.

Sono pertanto distinguibili due differenti condotte potenzialmente sussumibili sono diverse fattispecie delittuose.

L’operazione di sussunzione del fatto materiale sotto una fattispecie di parte speciale deve essere orienta sulla scorta dell’individuazione del bene giuridico aggredito dalla condotta.

La prima condotta posta in essere da Tizia è evidentemente indirizzata ad indurre in errore la commissione esaminatrice in ordine all’identità personale della candidata, nel tentativo di falsare l’esito della prova, arrecando vantaggio ad un terzo soggetto, sostituendosi nell’identità di questo, al fine di impiegare le proprie conoscenze per garantire il buon esito dell’esame.

La portata offensiva della condotta si sostanzia, per ciò, sul crinale “della fiducia collettiva rivolta a determinati atti, simboli o documenti” (Cass. Civ., sez. Un., sent. 25 ottobre 2007, n. 46982), con la conseguenza che la fattispecie sotto cui è sussumibile la condotta di Tizia vada ricercata nel capo che disciplina i delitti contro “la pubblica fede” sotto il peculiare profilo dell’induzione in errore sulle qualità personali.

La seconda condotta, contigua alla prima, è preordinata al rilascio di una certificazione che attesti la presenza di Caia alla prova d’esame in questione, ciò pertanto ritenendosi aggressiva del medesimo bene giuridico leso dalla condotta precedentemente esposta.

La corretta individuazione della fattispecie sotto cui sussumere entrambe le condotte, tuttavia, necessità della risoluzione preliminare in ordine alla qualifica rivestita dai soggetti preposti a supervisionare il corretto svolgimento della prova d’esame, atteso che da tale elemento dipende la sussunzione del fatto materiale sotto il fatto tipico del delitto di cui all’art. 494 c.p., rubricato “Sostituzione di persona”, o del seguente art. 495 c.p., rubricato “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”.

A parere dello scrivente le funzioni svolte dai commissari di esame, nell’ambito di prove calendarizzate in concorso pubblico, rientrano tra quelle che l’art. 357 c.p., e pedissequamente l’art. 358 c.p., ascrivono al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di pubblico servizio, trattandosi di funzioni amministrative indubbiamente disciplinate da norme di diritto pubblico.

Tuttavia la Corte Regolatrice ha avuto modo di precisare che “il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in un’altra fattispecie solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 c.p., sia quella di altra norma posta a tutela della pubblica fede” (Cass. Pen., sez. II, sent. 7 marzo 2005, n. 8754).

A parere dello scrivente sussiste il nesso di assorbimento idoneo ad azionare la clausola di cui all’art. 494 c.p., con la conseguenza che, la condotta di sostituzione nella partecipazione alla prova d’esame integra il delitto di cui all’art. 495 c.p. atteso che questa, con una condotta unitaria volta ad agevolare la sorella gemella Caia, ha dichiarato falsamente la sua identità a soggetti svolgenti funzioni amministrative disciplinate da norme di diritto pubblico al fine di consegnare l’elaborato redatto sostituendosi alla stessa.

Integra autonomamente il reato di cui all’art. 495 c.p., la condotta di apposizione di firma falsa ai fini del rilascio del certificato di presenza.

Sul punto occorre, tuttavia, stabilire se ricorre la medesimezza del disegno criminoso tra le due condotte.

Nel senso dell’applicazione della regola del cd. cumulo formale, depongono le indicazioni desumibili da copiosa giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini della configurabilità della continuazione dei reati (…), rilevanza decisiva ha acquistato l’identità del disegno criminoso, che si orienta ancor più nettamente in senso oggettivo, come ideazione, volizione di uno scopo unitario che dà senso ad un programma complessivo nel quale si collocano le singole azioni o omissioni” (Cass. Pen., sez. I, sent. n. 2368/1991), a ciò aggiungendosi che “l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità” (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 16066/2009).

Alla stregua delle precedenti considerazioni è evidente che Tizia è esposta a notevoli conseguenze penali, integrando le condotte poste in essere il reato di cui all’art. 495 c.p., che punisce il colpevole con la reclusione da uno a sei anni.

Tuttavia l’esatta determinazione della pena dipenderà dall’applicazione o meno dell’istituto della continuazione del reato (art. 81, co. 2 c.p.), la cui ricorrenza è “rimessa all’apprezzamento del Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del Giudice si sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto” (Cass. Pen., sez. I, sent. n. 2368/1991).

Nel caso in cui, quindi, il Giudice ritenesse ricorrente il nesso di subordinazione, in applicazione della regola del cumulo formale, Tizia si esporrebbe a pena pari al triplo di quella che sarebbe stata applicata per la singola condotta criminoso.

Viceversa, se il Tribunale investito ritenesse interrotto il nesso di continuazione, la pena detentiva combinata a Tizia sarà determinata sulla scorta della sommatoria delle pene applicate, in ossequio della regola del cd. cumulo materiale.

dott. Salvatore Tartaro

Questo articolo è stato redatto dal dott. Salvatore Tartaro e costituisce una delle possibili soluzioni alla traccia n. 2 della terza prova dell'esame di abilitazione 2018.

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